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Il costo di una operazione di factoring è costituito dalla commissione di factoring, calcolata in percentuale sull’importo dei crediti ceduti e dal tasso di interesse addebitato in relazione all’entità ed alla durata delle anticipazioni erogate.
Commissione
La commissione di factoring, espressa in termini percentuali, viene calcolata sull’ammontare dei crediti ceduti.
La sua entità, varia in rapporto al tipo di servizio di factoring utilizzato (con o senza garanzia)
Interessi:
Gli interessi del factoring vengono addebitati trimestralmente in relazione alle anticipazioni che ci avrete richiesto.
Il tasso applicato è frequentemente indicizzato ad un indicatore ufficiale, in genere l’Euribor 3 mesi, in modo che le condizioni praticate siano sempre in linea con l’andamento dei mercati finanziari.
L’inquadramento giuridico del factoring è incentrato sul Codice Civile – Capo V – Art.1260 e seguenti (cessione dei crediti) e sulla Legge 21 febbraio 1991, n.52 (disciplina della cessione dei crediti d’impresa).
Negli ultimi anni il factoring in Italia è stato interessato, direttamente o indirettamente, da un’intesa attività legislativa e regolamentare.
In ambito comunitario l’attività di factoring non risulta oggetto di una specifica disciplina; tuttavia lo strumento, per sua natura, è interessato dalla normativa relativa agli intermediari creditizi e finanziari.
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